STATUTO
Articolo 1: Costituzione e durata
E’ costituita la Fondazione denominata “Fondazione Patricia e Roberto Polillo”, nel seguito: “Fondazione”, con durata illimitata.
E’ consentito l’uso della denominazione in lingua inglese: “Patricia and Roberto Polillo Foundation”, e le denominazioni abbreviate “Fondazione P&R” o “P&R Foundation”.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni , come disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Articolo 2: Sede legale
La Fondazione ha inizialmente sede in Milano.
La sede potrà essere spostata in altri luoghi su delibera del Consiglio di Amministrazione.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione potrà istituire e chiudere uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture organizzative in Italia e all’estero, al fine di garantire il conseguimento delle proprie finalità.
Articolo 3: Scopi
La Fondazione si propone in via esclusiva di perseguire la finalità di pubblica utilità relativa alla formazione delle competenze necessarie alla comprensione delle complesse problematiche poste dalla diffusione delle applicazioni delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communication Technologies), e in particolare delle competenze necessarie per l’adeguamento dei sistemi normativi del nostro Paese alle nuove esigenze poste da tali realtà, tenuto conto degli sviluppi in atto nel contesto internazionale e in particolare dell’Unione Europea.
La Fondazione si propone altresì di contribuire alla formazione di una classe dirigente che operi nella Pubblica Amministrazione, nelle organizzazioni del Terzo Settore e nelle imprese con la consapevolezza delle potenzialità delle applicazioni dell’ICT per lo sviluppo civile, culturale ed economico del nostro Paese, e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
La Fondazione promuove un atteggiamento interdisciplinare in tutte le sue attività, che permetta e stimoli il confronto e l’armonizzazione dei diversi punti di vista sui temi in esame. In particolare, la Fondazione stimola costantemente la riflessione sulle conseguenze sociali dell’innovazione prodotta dalle diverse applicazioni della tecnologia.
La Fondazione è apolitica ed apartitica. Persegue i valori della democrazia, della libertà politica e religiosa, della libertà di espressione e di informazione, della protezione dei diritti delle minoranze, del diritto allo studio, dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e, in generale delle pari opportunità. In particolare, la Fondazione promuove la parità di genere, e attua iniziative volte alla crescita del ruolo delle donne in relazione ai temi di cui sopra.
La Fondazione agisce attraverso erogazioni, i cui criteri e modalità sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, perseguendo i propri obiettivi attraverso assegnazione di contributi a progetti coerenti con gli obiettivi della fondazione e con quanto indicato al successivo articolo 4 proposti da soggetti e istituzioni terzi, che siano in grado di gestirli con efficacia ed in economia.
Articolo 4: Attività strumentali, accessorie e connesse
La fondazione opera nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti opportuni per il conseguimento degli scopi statutari, per esempio, attraverso:
- la erogazione di borse di studio specialistiche finalizzate all’analisi di specifiche problematiche;
- la istituzione di premi che stimolino la creazione e la diffusione di competenze relative ai temi di interesse o l’innovazione attraverso un uso consapevole delle tecnologie digitali, finalizzata al miglioramento della qualità della vita delle persone in ambiti di interesse collettivo. A puro titolo di esempio, senza che ciò limiti altre possibilità, rientrano fra tali ambiti: la salute, l’istruzione, l’inclusione e la partecipazione sociale, i diritti e i doveri della cittadinanza digitale.
- la promozione ed organizzazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni pubbliche o private, di seminari, convegni o altri eventi nei quali si discutano le problematiche poste in essere dalle applicazioni delle nuove tecnologie, e se ne promuovano soluzioni vantaggiose per la collettività;
- la istituzione, in collaborazione con Università o altre organizzazioni pubbliche o private, di corsi di formazione o scuole di livello avanzato, che abbiano l’obiettivo di formare specialisti nelle problematiche di cui sopra, che possano operare in ruoli consultivi o direttivi nella pubblica amministrazione, nell’impresa privata e nel Terzo Settore.
- la pubblicazione, online e offline, di informazioni e studi sui temi di interesse, allo scopo di favorirne la diffusione e la discussione pubblica.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà altresì:
- richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- stipulare contratti, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;
- promuovere bandi e partecipare a bandi promossi da altri Enti pubblici e privati;
- istituire premi e borse di studio;
- collaborare con scuole, fondazioni, enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni o imprese pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari. Il bilancio di tali società dovrà essere allegato al bilancio della Fondazione e gli utili non potranno essere distribuiti ma dovranno essere attribuiti alla Fondazione;
- amministrare e gestire beni mobili ed immobili di cui abbia la proprietà, il possesso, o la disponibilità in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
Articolo 5: Vigilanza
L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.
Articolo 6: Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore.
- dai contributi e da ogni liberalità o elargizione fatta da enti e/o privati, costituiti dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da soggetti terzi, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Articolo 7: Fondo di gestione
Per l’adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dalle donazioni, dai lasciti testamentari, dai contributi e da ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- dai contributi del Fondatore Promotore;
- dai ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio.
Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 8: Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione per l’esercizio successivo.
Entro il 30 aprile, o entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione.
È vietata la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ad eccezione di quanto imposto da norme di legge vigenti.
Articolo 9: Fondatore Promotore
È Fondatore Promotore il dr. Roberto Polillo, che ha costituito la Fondazione e ha versato il fondo di dotazione iniziale. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.
Articolo 10: Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d’Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- Il Vice Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale;
- l’Advisory Board;
- il Revisore dei Conti.
I membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Advisory Board operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per l’esercizio di tali funzioni.
Articolo 11: Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, tutti con diritto di voto, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il Fondatore Promotore vi partecipa di diritto, con il ruolo di Presidente. I suoi membri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente che non sono soggetti a vincoli temporali. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore Promotore in sede di costituzione della Fondazione..
Il Consiglio di Amministrazione, alla scadenza del mandato, nomina, a maggioranza degli aventi diritto al voto, i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, scegliendoli fra persone di riconosciuta competenza e reputazione nelle aree di interesse della Fondazione, con il vincolo che almeno due membri nel caso di un Consiglio di 5 o 6 o 7 membri oppure tre nel caso di un Consiglio di 8 o 9 membri non siano membri del Consiglio di Amministrazione in scadenza e che il nuovo Presidente sia il Fondatore Promotore o in caso di suo impedimento il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in scadenza.
In caso di dimissioni, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere il Consiglio provvede alla nomina del sostituto. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In caso di venir meno dell’intero Consiglio, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, ove nominato, invita l’autorità di controllo della pubblica amministrazione competente affinché vengano urgentemente nominati i nuovi Consiglieri.
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte l’anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’approvazione del bilancio di previsione e per una verifica dello stato delle attività della Fondazione nel corso dell’esercizio, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.
È comunque ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Articolo 12: Convocazione del Consiglio di Amministrazione e quorum
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri in carica. Le convocazioni sono effettuate per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, purché vi sia prova dell’avvenuto ricevimento, con almeno dieci giorni lavorativi di preavviso, indicando la data, l’ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a due giorni.
In caso di inerzia del Presidente, protratta per oltre 30 giorni dalla data della richiesta di adunanza del Consiglio, il medesimo è convocato dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione ed il coordinamento dei lavori è effettuata dal Vice Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal consigliere anagraficamente più anziano.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l’adunanza e dal segretario, da questi nominato.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell’Ente e eventuale devoluzione del patrimonio residuo, sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio
Articolo 13: Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto, il Consiglio provvede a:
- pianificare le attività e della Fondazione e ne approva le linee strategiche, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto;
- approvare i progetti della fondazionee sull’erogazione dei fondi;
- valutare i risultati dell’attività svolta;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- deliberare l’adozione o la modifica di eventuali regolamenti e procedure;
- nominare i membri dell’Advisory Board;
- nominare, ove opportuno, il Segretario Generale, fissandone le competenze, i poteri e la eventuale retribuzione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- fissare l’eventuale retribuzione dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, con una maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto;
- deliberare, nel caso, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, con una maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Articolo 14: Presidente della Fondazione:
Il Presidente della Fondazione è, di diritto, il Fondatore Promotore dr. Roberto Polillo, vita natural durante.
Il Presidente:
- a) ha il compito di rappresentare la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali, nonché di intrattenere rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l’ordine del giorno;
- c) ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare
procuratori per singoli atti o categorie di atti; - d) ha la facoltà di nominare, all’interno del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente;
- e) esegue, autonomamente o coadiuvato dal Vice Presidente o dal Segretario Generale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o, se del caso, dal Vice Presidente, che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15: Vice Presidente della Fondazione:
Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione, per la durata del Consiglio stesso.
Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, e di sostituirlo a tutti gli effetti di legge e statuto nello svolgimento dei compiti e nella conduzione della Fondazione nel caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 16: Segretario Generale
Il Segretario Generale, è nominato dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei membri in carica e scelto, tra persone esterne al Consiglio, con esperienza nei settori di interesse della Fondazione.
Il Segretario Generale resta in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
Il Segretario Generale:
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- si occupa della preparazione della proposta dei programmi di attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, nonché del successivo controllo dei risultati;
- coordina l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura l’organizzazione dei processi di lavoro della Fondazione in conformità ai piani, ai progetti e alle linee di bilancio deliberati dal Consiglio stesso;
- coordina, di concerto con il Presidente e il Vice Presidente, l’attività dell’Advisory Board;
- cura i rapporti con le istituzioni e i beneficiari delle erogazioni in sinergia con gli organi consiliari;
- fornisce gli elementi per la valutazione dei risultati assicurando rendicontazioni per il controllo della gestione patrimoniale, delle erogazioni effettuate, degli impegni di spesa e
delle obbligazioni assunte dalla Fondazione; - esercita gli ulteriori poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 17: Advisory board
L’Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di dieci fino ad un massimo di trenta, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Presidente, tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio nelle materie d’interesse della Fondazione.
L’Advisory Board formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere, nonché per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
L’Advisory Board può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.
L’Advisory Board è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento da un Consigliere, dal medesimo Presidente individuato.
Alle riunioni dell’Advisory Board partecipano i membri del Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione.
Articolo 18: Collegio dei Revisori dei conti e Revisore Unico
L’Organo di controllo può essere collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti) o monocratico (Revisore Unico).
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Il Revisore Unico o i membri del Collegio dei Revisori, iscritti al Registro dei Revisori Legali, sono nominati dal Fondatore Promotore.
Alla scadenza del primo mandato il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori sono nominati dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Milano su indicazione dei revisori uscenti in quanto dovrà essere scelto tra revisori competenti per il settore in cui opera la Fondazione.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico restano in carico fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Articolo 19: Verbali
I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, a cura del Presidente dell’organo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, tenuti a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o del Revisore Unico.
Articolo 20: Scioglimento
È prevista l’estinzione della Fondazione nell’ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione divenisse impossibile, o se il patrimonio divenisse insufficiente, ed in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con deliberazione validamente assunta dei due terzi dei componenti in carica, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.
In ogni caso di estinzione della Fondazione, tutti i beni residui dopo l’esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ai soggetti, pubblici o privati, che perseguano fini analoghi a quelli della Fondazione, senza finalità di lucro, indicati dal Consiglio di Amministrazione.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 21: Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 22: Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata, nonché nella composizione determinata in sede di atto costitutivo, anche in deroga alle norme del presente statuto, in sede di sua prima applicazione, e verranno successivamente integrati.